Il sindaco può revocare gli amministratori della società partecipata anche senza giusta causa. La nuova giunta può, infatti, scegliere dei componenti del board che siano in linea con il suo indirizzo politico, riguardo alle scelte imprenditoriali.
Con la sentenza n. 16335/2019, depositata ieri, le Sezioni unite della Corte di Cassazione avallano la scelta dell’ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia di azzerare, nel 2011, il Cda di Milano Ristorazione, la controllata del Comune che gestiva le mense scolastiche e la preparazione dei pasti per le case di riposo.
La Cassazione ha accolto il ricorso della società e ribaltato il verdetto della Corte d’Appello che aveva accolto le richieste degli amministratori.
Per i giudici di appello senza giusta causa il provvedimento, emesso dal primo cittadino entro 45 giorni dal suo insediamento, di revoca degli amministratori di società partecipate, fa scattare il diritto al risarcimento del danno, basato su quanto percepito fino alla scadenza naturale del mandato.
La possibilità di revoca riconosciuta al sindaco dall’articolo 50 (commi 8 e 9) del Testo unico enti locali, non può arrivare, secondo la Corte territoriale, a comprimere solo per ragioni politiche, l’aspettativa degli amministratori di portare a termine le funzioni, senza una motivazione sulla loro inadeguatezza. Per la Cassazione, al contrario, proprio le norme invocate, espressione dello spoil system, rappresentano di per sé una giusta causa oggettiva di revoca. Non è, infatti, ipotizzabile che nel brevissimo arco temporale a disposizione del sindaco questo sia in grado di verificare la professionalità dei manager o addirittura di prevedere la futura incapacità gestionale. È invece chiaro che le nomine si basano sulla fiducia e sull’”intuito” personale, con valutazioni coerenti con l’indirizzo politico. Una rapporto fiduciario destinato a venire meno quando cambia il quadro in seguito a nuove elezioni amministrative.
Spirito del legislatore è dunque quello di farsi carico della necessità della nuova amministrazione di contare su soggetti funzionali ai suoi scopi, senza un obbligo di tempi lunghi per valutare se l’”eredità” della precedente amministrazione è in linea con le mutate esigenze. Le Sezioni unite affermano, in via generale, la giurisdizione ordinaria per le controversie che riguardano le società in mano pubblica. Revoca e nomina degli amministratori comprese.