La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza n. 12534 del 10 maggio 2019 ha esaminato la fattispecie relativa alla legittima utilizzabilità della registrazione di una conversazione all’insaputa dell’interlocutore qualora necessaria per tutelare e far valere un diritto in sede giudiziaria.
Il Collegio ha quindi ritenuto di dare continuità alla giurisprudenza della medesima Corte secondo la quale l’utilizzo a fini difensivi di registrazioni di colloqui tra il dipendente e i colleghi sul luogo di lavoro non necessita del consenso dei presenti, in ragione dell’imprescindibile necessità di bilanciare le contrapposte istanze della riservatezza da una parte e della tutela giurisdizionale del diritto dall’altra e pertanto di contemperare la norma sul consenso al trattamento dei dati con le formalità previste dal codice di procedura civile per la tutela dei diritti in giudizio; ne consegue che è legittima, ed inidonea ad integrare un illecito disciplinare, la condotta del lavoratore che abbia effettuato tali registrazioni per tutelare la propria posizione all’interno dell’azienda e per precostituirsi un mezzo di prova, rispondendo la stessa, se pertinente alla tesi difensiva e non eccedente le sue finalità, alle necessità conseguenti al legittimo esercizio di un diritto (Cass. 10/5/2018 n. 11322; Cass. 29/12/2014 n. 27424).