Deve essere accolta l’istanza di un operatore economico volta ad ottenere da una Stazione Appaltante pubblica l’esibizione, ai sensi dell’art. 22, L. n. 241/1990 e dell’art. 53, D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), di tutti gli atti e i provvedimenti preliminari adottati, in un determinato arco temporale, in relazione agli affidamenti diretti e alle procedure negoziate ex art. 36 CCP finalizzati ad approvvigionamenti nel settore di riferimento dello stesso o.e. richiedente, ove detto accesso sia strumentale alla verifica della legittimità dell’operato della S.A. ed alla sua eventuale tutela giurisdizionale in caso di infrazioni al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti che presiedono alla selezione del contraente privato nel cd. sotto-soglia semplificato. A statuirlo è il TAR Abruzzo con la sentenza n. 162/2020.
Secondo il G.A. pescarese, difatti, nel caso esaminato ricorrevano tutti presupposti per dare luogo all’accesso documentale e nello specifico, la legittimazione attiva, in quanto l’operatore economico istante versava in una posizione differenziata rispetto ad un qualunque altro o.e. del mercato, avendo dato prova dello svolgimento a titolo professionale dell’attività relativa agli atti oggetto di “anelito” ostensivo (possesso delle attestazioni di qualificazione SOA per l’esecuzione di opere pubbliche), e perciò in tale veste di o.e. potenzialmente candidato ad un affidamento diretto ovvero idoneo ad essere invitato ad una procedura negoziata, astrattamente legittimato a ricorrere a qualunque forma di tutela, anche prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale (secondo un interpretazione estensiva del concetto di “difesa in giudizio” di cui al citato art. 53, comma 6, CCP, riferibile a ogni forma di tutela di posizioni giuridiche, sia giudiziale che stragiudiziale), avverso gli affidamenti diretti o le procedura negoziate di cui all’art. 36 CCP che non lo abbiano visto coinvolto. (T.A.R. Abruzzo Pescara Sez. I, Sent., (ud. 22 aprile 2020) 23 maggio 2020, n. 162)