Il Decreto del Presidente del Consilgio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana n. 32 del 21 giugno 2018, ha approfondito la tematica dell’accesso ad un fascicolo di causa da parte di un soggetto che non vi abbia partecipato o che comunque non avesse titolo a parteciparvi.
Premesso che il diritto di accesso di cui alla l. 7 agosto 1990, n. 241 si applica ai “documenti amministrativi” e non agli atti del processo, il Presidente ha affermato che nell’ambito degli atti di un dato giudizio occorre distinguere, ai fini dell’accessibilità, tra atti e provvedimenti del giudice ed atti di parte.
Il rilascio di copia degli atti del processo a “chiunque vi abbia interesse” anche senza essere parte del giudizio è previsto solo per i provvedimenti del giudice (art. 7 disp. att. c.p.a.; art. 744 c.p.c.). Quanto agli atti di parte, possono avere accesso agli atti del processo solo le parti del processo medesimo – costituite o anche non costituite purché evocate in giudizio – (art. 6 disp. att. c.p.a.; art. 168 c.p.c.; art. 76 disp. att. c.p.c.).
A sostegno della tesi, si afferma che numerosi ulteriori argomenti esegetici militano nel senso che solo le parti del processo possono avere accesso al fascicolo:
1) gli atti processuali di parte possono contenere dati sensibili o comunque afferenti alla vita privata o a segreti commerciali o industriali, ovvero a strategie processuali della parte;
2) persino in relazione ai soli atti giudiziari divulgabili, quali sono i provvedimenti del giudice, può essere chiesta l’omissione dei dati personali (art. 52 d.lgs. n. 196/2003);
3) gli atti inerenti la strategia difensiva delle pubbliche amministrazioni sono ordinariamente sottratti all’accesso anche se intesi come documenti amministrativi e oggetto di richiesta di accesso presso le pubbliche amministrazioni medesime (art. 53, comma 5, lett. b) e c), d.lgs. n. 50/2016; art. 5, comma 2, d.m. n. 115/1996; art. 4, d.P.C.M. n. 763/1994; art. 2, lett. b) d.P.C.M. n. 200/1996);
4) nell’ambito del processo amministrativo, gli atti difensivi della parte privata non sono, per definizione, documenti amministrativi, promanando da un privato;
5) gli atti difensivi della pubblica amministrazione, essendo ordinariamente formati da avvocati del libero foro, non sono “documenti amministrativi”;
6) quanto agli atti difensivi della pubblica amministrazione redatti dall’Avvocatura pubblica, segnatamente dall’Avvocatura dello Stato, gli stessi sono espressamente sottratti all’accesso (art. 2, comma 1, lett. b), d.P.C.M. n. 200/1996);
Tale quadro normativo, volto a salvaguardare la riservatezza delle parti del processo, non si traduce, del resto, in una eccessiva restrizione del diritto di difesa di chi aspira a conoscere gli atti di un processo in cui non è evocato come parte, atteso che il sistema appresta uno strumentario variegato e di agevole utilizzo, che assicura un equo bilanciamento tra diritto di difesa dei terzi e tutela della riservatezza del processo inter alios, attraverso gli istituti del contraddittorio processuale ovvero del consenso dell’avente diritto; invero, chi non è parte del processo può avere accesso agli atti di un processo inter alios attraverso i seguenti strumenti alternativi:
a) mediante un atto processuale di intervento nel processo o di impugnazione della decisione, ove essa vi sia: ove si tratti di “intervento al buio” non contenendo domande nuove, non comporta pagamento di contributo unificato;
b) mediante un ordine di esibizione del giudice conseguito a seguito di ricorso giurisdizionale in cui si dimostri lo specifico interesse a conoscere gli atti di un giudizio cui si è estranei;
c) ottenendo il previo consenso all’accesso di tutte le parti del processo ai cui atti intende accedere.
Il provvedimento in argomento è in linea con il proprio provvedimento (precedente) del 17 maggio 2018, n. 25, mentre si pone in contrasto rispetto ai Decreti del Presidente della sez. VI del Consiglio di Stato nn. 160, 161 e 628 del 2018