Il Garante si è pronunciato in ordine ad una richiesta di accesso civico rivolta al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare volta ad ottenere copia «della domanda di partecipazione [di un dipendente identificato in atti] alla selezione di n. 2 componenti per la costituzione dell’XX» e «della dichiarazione da [esso] resa in ordine alla assenza di cause di incompatibilità».
Premesso che che il Ministero non ha espressamente negato o differito l’accesso civico per motivi attinenti alla tutela della «protezione dei dati personali», limitandosi a comunicare al soggetto istante che il soggetto controinteressato ha presentato opposizione all’accesso civico, senza peraltro specificarne le cause, il Garante ha ritenuto opportuno fornire le alcune indicazioni, atteso il carattere rilevante della questione, invitando comunque il Ministero ad effettuare una nuova valutazione del caso in esame, motivando in maniera congrua e completa il provvedimento di riscontro dell’istanza di accesso civico.
Il Garante ha ricordato che in relazione ai dati e alle informazioni riferiti al dipendente e relativi all’attività lavorativa effettuata presso il Ministero dal 2013 (inquadramento giuridico ed economico, retribuzione lorda annua, retribuzione di risultato, rimborsi per spese di missione) oppure alla procedura di selezione (domanda, documenti e titoli presentati), deve essere tenuta in considerazione la circostanza per la quale – a differenza dei documenti a cui si è avuto accesso ai sensi della l. n. 241 del 7/8/1990 – i dati e i documenti che si ricevono a seguito di una istanza di accesso civico divengono «pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell’articolo 7», sebbene il loro ulteriore trattamento vada in ogni caso effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 3, comma 1, del d. lgs. n. 33/2013).
Di conseguenza, è anche alla luce di tale amplificato regime di pubblicità dell’accesso civico che va valutata l’esistenza di un possibile pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali del soggetto controinteressato, in base al quale decidere se rifiutare o meno l’accesso ai documenti richiesti.
Ciò detto, è stato fatto rinvio alle osservazioni contenute nei precedenti orientamenti del Garante in materia di accesso civico ai dati dei dipendenti, con particolare riferimento ad esempio all’accesso civico alla «certificazione dell’anzianità di servizio, con indicazione della data di inquadramento del livello giuridico» del dipendente (parere del 18 gennaio 2018 n. 26, doc. web n. 7688820), o ad altri dati e informazioni personali relativi al rapporto di lavoro (pareri 9 febbraio 2017, n. 50, doc. web n. 6057812; 31 maggio 2017, n. 254, doc. web n. 6495493; 13 settembre 2017, n. 369, doc. web n. 7155944), fatti salvi gli obblighi di pubblicazione stabiliti dall’art. 14 del d.lgs. n. 33/2013.
Il testo integrale del provvedimento è raggiungibile al seguente indirizzo: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9065367