Mediante il Provvedimento n. 497 del 13 dicembre 2018, il Garante per la protezione dei dati personali ha individuato le prescrizioni contenute nelle Autorizzazioni generali nn. 1/2016, 3/2016, 6/2016, 8/2016 e 9/2016 che risultano compatibili con il Regolamento e con il d.lgs. n. 101/2018 di adeguamento del Codice ed ha avviato una consultazione pubblica volta ad acquisire osservazioni e proposte riguardo alle predette prescrizioni, invitando tutti i soggetti interessati a far pervenire le osservazioni, i commenti, le informazioni, le proposte e tutti gli elementi ritenuti utili, entro 60 giorni dalla pubblicazione dell´avviso pubblico di avvio della medesima consultazione sulla Gazzetta Ufficiale, all´indirizzo del Garante di Piazza Venezia n. 11, 00187 – Roma, ovvero all´indirizzo di posta elettronica consultazione.prescrizioni@gpdp.it.
Da ricordare che l’art. 21 del d.lgs. n. 101/2018, in attuazione delle disposizioni di cui al Regolamento, ha demandato al Garante il compito di individuare, con proprio provvedimento di carattere generale, le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali già adottate, relative alle situazioni di trattamento di cui agli artt. 6, par. 1, lett. c) ed e), 9, par. 2, lett. b) e 4, nonché al Capo IX, del Regolamento, che risultano compatibili con le disposizioni comunitarie e il decreto medesimo che ha novellato il Codice, provvedendo altresì al loro aggiornamento ove occorrente.
Significativa la precisazione che l’autorizzazione generale al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici n. 7/2016 non rientra tra quelle richiamate dall’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 101/2018 ed ha, pertanto, cessato di produrre effetti giuridici alla data del 19 settembre u.s., ai sensi del comma 3 della citata disposizione; altresì, le Autorizzazioni generali nn. 2/2016, 4/2016 e 5/2016 (rispettivamente “Autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale”, “Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti” e “Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari”) risultano prive di specifiche prescrizioni e, pertanto, esulano dall’ambito delle disposizioni di cui all’art. 21, comma 1, d.lgs. n. 101/2018.
Il Garante ricorda inoltre che a decorrere dal 25 maggio 2018 l’espressione “dati sensibili” si intende riferita alle categorie particolari di dati di cui al citato art. 9 del Regolamento (art. 22, comma 2, del d.lgs. n.101/2018).
Fonte: Garante per la protezione dei dati personali, docweb 9068972