Con la sentenza n. 9809 dell’8 ottobre 2018, il T.A.R. del Lazio, Roma, Sez. III bis, ha affermato il principio secondo il quale l’introduzione di un procedimento disciplinare a carico di un alunno costituisce un fatto idoneo a giustificare l’interesse ad accedere alle dichiarazioni rese sugli episodi disciplinari contestati. Tale interesse può tuttavia essere adeguatamente soddisfatto mediante la visione e l’estrazione di copia delle segnalazioni senza individuazione degli autori delle dichiarazioni, al fine di tutelare la riservatezza dei dichiaranti.
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