L’uso delle videocamere per finalità di indagine da parte della polizia può ricadere nei limiti dell’autonomia investigativa potendosi equiparare ad una operazione di appostamento. Ma solo se si tratta di riprese effettuate in luoghi pubblico o aperti al pubblico.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sez. VI pen., con la sentenza n. 5253 del 7 febbraio 2020. Un cittadino sottoposto agli arresti domiciliari e controllato con ausili elettronici è stato sanzionato per aver violato le prescrizioni dell’autorità giudiziaria. Contro questa misura punitiva l’interessato ha proposto censure al collegio evidenziando alcune criticità nell’impiego dei sistemi di videosorveglianza da parte delle forze dell’ordine. Ma senza successo.
Le riprese video effettuate dalla polizia giudiziaria nelle scale condominiali dell’interessato sono legittime. Si tratta infatti di captazione delle immagini eseguite in luoghi pubblici o aperti al pubblico qualificabili come “prove atipiche disciplinate dall’art. 189 cpp e quindi utilizzabili senza necessità di autorizzazione preventiva del giudice”.
FONTE: Corte di Cassazione penale, Sez. VI, Sent., (ud. 13 novembre 2019) 7 febbraio 2020, n. 5253