Il Garante per la privacy ha espresso parere favorevole sulla bozza di decreto, predisposta dal Ministero dell’Interno, per la gestione del Centro elaborazione dati interforze (Ced) del Dipartimento della pubblica sicurezza. Sono state però richieste alcune modifiche per rendere la banca dati pienamente compatibile con la direttiva europea relativa al trattamento dei dati personali per finalità di polizia, nonché con la normativa italiana in materia.
Nel suo parere, il Garante ha segnalato che particolare attenzione deve essere posta alla tutela dei diritti delle persone i cui dati sono registrati nel Ced, integrando le modalità previste per l’esercizio di tali diritti – ad esempio quello di rettifica dei dati o di cancellazione di quelli illegittimamente conservati – e le informazioni da rendere agli interessati stessi, come il tempo di conservazione dei dati e i soggetti anche extra-europei a cui possono essere comunicati. Ha quindi sottolineato che eventuali limitazioni possono essere previste soltanto in presenza di specifiche esigenze puntualmente individuate. Ad esempio, per non compromettere indagini o procedimenti giudiziari, per l’esecuzione di sanzioni penali, per proteggere la sicurezza pubblica o quella nazionale, per proteggere i diritti e le libertà altrui.
L’Autorità ha inoltre ricordato che il ruolo di Responsabile per la protezione dei dati (Rpd, spesso conosciuto con il termine inglese Dpo) dovrà essere ricoperto da un soggetto che svolge le sue funzioni in maniera indipendente.
Alcune novità importanti di cui tiene conto lo schema di decreto del ministero sono riferite a quelle introdotte dal cosiddetto “decreto sicurezza” che, tra l’altro, consente l’accesso al Ced anche al personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, per verificare eventuali provvedimenti nei confronti delle persone controllate. In particolare il Garante ha evidenziato la necessità di integrare l’articolo 22 dello schema (Compiti del Servizio per il sistema informativo interforze), il cui comma 2, lettera b), prevede che il servizio gestisce, tra l’altro, le attività di istruzione e autorizzazione degli operatori incaricati del trattamento dati direttamente dal titolare (cfr. art. 4, comma 2), senza tuttavia definire a chi spetti la gestione delle medesime attività nel caso in cui gli incaricati siano autorizzati per assegnazione a specifica unità (comma 3) ovvero per attestazione dei responsabili degli uffici (comma 4). Inoltre, non vi è nessuna indicazione in ordine alla gestione delle procedure di autorizzazione per il personale del Corpo delle capitanerie di porto e dei Corpi e servizi di polizia municipale.
Ha infine rimarcato che il personale incaricato dovrà essere individuato per iscritto e ricevere opportune istruzioni in merito alle modalità di trattamento dei dati del Ced.
Il parere del Garante può essere scaricato al seguente indirizzo web: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9116046