Per il Giudice l’illecito contestato, ovvero la diffusione di dati non pertinenti alla finalità amministrativa, non sussiste in nome della trasparenza che deve governare la stessa attività amministrativa
L’Unione comunale del Chianti fiorentino vince una battaglia legale contro il Garante per la Protezione dei dati personali sul terreno della trasparenza amministrativa. Ammonta complessivamente a €15000 circa la somma che il Garante per la Protezione dei dati personali è condannato a pagare e a restituire all’Unione comunale del Chianti Fiorentino, secondo quanto stabilito dal Giudice del Tribunale di Firenze. Il contenuto della sentenza, che il Giudice ha emesso alle fine di marzo, nella causa civile di primo grado promossa dall’Unione comunale del Chianti Fiorentino contro il Garante per la Protezione dei dati personali, si esprime nettamente a favore dell’ente pubblico e ruota intorno all’interpretazione dell’articolo 162 comma 2 bis del codice della Privacy.
La querelle scaturisce dall’ordinanza, poi impugnata dall’Unione comunale assistita dall’avvocato Sauro Erci, con la quale il Garante per la Privacy aveva ingiunto all’Unione il pagamento di €10000 per la violazione di questo articolo. In particolare era stato contestato all’Unione che, in occasione della pubblicazione della graduatoria per l’ammissione di un beneficio assistenziale, il Pacchetto Scuola, fossero stati pubblicati alcuni dati sia dei soggetti non ammessi al beneficio sia di quelli ammessi. Per adempiere ad un compito, richiesto dall’allora Provincia attraverso un atto dirigenziale che invitava a riempire le colonne di un foglio Excel per la formazione delle graduatorie, l’Unione comunale si era attenuto a quanto previsto dall’istruttoria pubblicando sul proprio sito web la graduatoria pacchetto scuola 2010-2013 con le informazioni relative ai soggetti non ammessi al beneficio economico (nome del beneficiario, genitore, residenza, scuola, classe, ordinamento in base all’Isee).
Il Tribunale di Firenze ha accolto e ritenuto fondato il ricorso dell’Unione comunale adducendo varie motivazioni che la sentenza descrive in modo chiaro. Secondo il Giudice l’elemento dell’illecito contestato, ovvero la diffusione di dati non pertinenti alla finalità amministrativa, non sussiste in nome della trasparenza che deve governare la stessa attività amministrativa. “Le graduatorie erano quindi pedissequamente esecutive di quella dirigenziale – riferisce la sentenza – indicando direttamente in modo del tutto necessario rispetto alle finalità della trasparenza amministrativa che nello specifico doveva improntare l’agire della pubblica amministrazione. La colonna contenente l’Isee di ciascuno è stata correttamente pubblicata per la trasparenza. Ed era un requisito espressamente previsto dal bando e dunque è corretto che la graduatoria, atto esecutivo del bando, dia conto della sua corretta formazione con tutti gli elementi necessari a verificare, per chiunque soprattutto per gli esclusi, che sia stata fatta una corretta esecuzione delle norme generali del bando”.
Per il giudice si è trattato dunque di una diffusione giustificata e necessaria di una graduatoria che doveva contenere i nomi dei beneficiari e dei non ammessi al beneficio con i singoli Isee. “L’illecito non sussiste – continua la sentenza – anche perché sono state rispettate le linee guida del garante per la privacy, dato che non è stato indicato il codice fiscale, via e numero civico ed altri elementi non necessari per la loro identificazione”. Il Tribunale di Firenze ha annullato la sanzione comminata illegittimamente dal Garante per la Privacy all’Unione comunale del Chianti Fiorentino e ha ordinato la restituzione all’ente comunale di tutte le somme già versate da quest’ultimo.
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
NELLA riunione odierna, alla presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
RILEVATO che il Garante ha definito un procedimento amministrativo a seguito di una segnalazione, con il quale è stato accertato che l´Unione Comunale del Chianti fiorentino C. Fisc. 94188150489, con sede in Barberino Val D´Elsa (Fi), via Cassia n. 49, ha pubblicato sul proprio sito web la “Graduatoria pacchetto scuola 2010-2013”, nella parte in cui contiene dati personali dei soggetti non ammessi al beneficio economico e nella parte in cui sono indicate informazioni non necessarie all´individuazione dei soggetti beneficiari, con ciò determinando una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto stabilito dall´art. 19, comma 3, del Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato “Codice”);
VISTO il verbale n. 3590/82514 del 5 febbraio 2014 con cui è stata contestata all´Unione Comunale del Chianti fiorentino, in persona del legale rappresentante pro-tempore, la violazione amministrativa prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice, in relazione all´art. 19, comma 3, informandola della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta ai sensi dell´art. 16 della legge n. 689/1981;
ESAMINATO il rapporto dell´Ufficio del Garante predisposto ai sensi dell´art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dal quale non risulta essere stato effettuato il pagamento in misura ridotta;
VISTA la memoria difensiva del 7 marzo 2014 ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con la quale l´Unione Comunale del Chianti fiorentino ha rilevato come l´Ufficio del Garante, quale organo accertatore, non abbia provveduto a notificare il verbale di contestazione in argomento entro il termine di novanta giorni dall´accertamento dell´illecito, in attuazione di quanto previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981, atteso che “(…) già al momento della segnalazione (…) o, al più il 7 gennaio 2013, quando è pervenuta la prima richiesta di chiarimenti, il Garante (…) avrebbe potuto(e dovuto) chiudere l´istruttoria e disporre la contestazione (…). A tutto concedere (…) con la prima risposta dell´Unione del 28 gennaio 2013(…) il Garante avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno dei presupposti de quibus. Al più, l´accertamento si sarebbe dovuto perfezionare con la seconda risposta dell´Amministrazione del 30 settembre 2013, emessa a seguito di rinnovata sollecitazione”. Peraltro, sul punto, ha osservato come “(…) Il tempo trascorso dall´inizio dell´attività istruttoria, cominciata il 19 settembre 2012, e la notifica della contestazione è assai lungo e non è giustificato dalla necessità di compiere indagini complesse, posto che, come già evidenziato, l´accertamento si è svolto con il semplice reperimento delle graduatorie sul sito web dell´Unione e con la successiva individuazione dei presupposti normativi applicabili alla fattispecie”. Inoltre, circa l´infondatezza della contestazione che ci occupa, ha rilevato come “Già nel corso del lungo accertamento compiuto dal Garante l´Amministrazione ha dato conto dei presupposti normativi che facoltizzano il trattamento dei dati in oggetto, che possono essere così ricostruiti: l´art. 7 della legge regionale Toscana 26 luglio 2002, n. 32(…); il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118 (…)”;
LETTO il verbale di audizione, svoltasi il 10 novembre 2014, ai sensi dell´art. 18 della legge n. 689/1981, con cui l´Unione Comunale del Chianti fiorentino, nel ribadire quanto esposto nella predetta memoria difensiva, ha osservato come “(…) l´art. 162 c. 2-bis del Codice, per la sua formulazione, prevede la ricorrenza degli elementi, fra cui quello soggettivo, previsti dall´art. 167 del Codice, nella specie di dolo specifico, da ritenersi in tale occasione del tutto insussistente”;
CONSIDERATO che le argomentazioni addotte dall´Unione Comunale del Chianti fiorentino non permettono di escludere la responsabilità dell´ente in relazione alla contestazione in argomento.
Risulta privo di pregio quanto argomentato relativamente allo spirare del termine di cui all´art. 14, comma 2 della legge n. 689/1981, atteso che il dies a quo per la notificazione della contestazione va correttamente individuato nella data di accertamento della violazione e questa deve intendersi come la data in cui sono stati acquisiti (e valutati dall´organo accertatore) tutte le circostanze di fatto e gli elementi di diritto rilevanti ai fini dell´individuazione di una condotta sanzionata quale illecito amministrativo (ex multis Cass. Civ. 12830/06). Nel caso in esame, l´Unione Comunale del Chianti fiorentino ritiene erroneamente che l´accertamento della violazione contestata potesse perfezionarsi, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, “(…) al momento della segnalazione (…) o, al più il 7 gennaio 2013, quando è pervenuta la prima richiesta di chiarimenti (…)”, che invece sono, il primo l´atto di apertura del procedimento amministrativo della segnalazione e il secondo l´atto istruttorio del procedimento amministrativo della medesima segnalazione volto a raccogliere quegli elementi necessari alle valutazioni del caso. Parimenti erroneo risulta essere l´assunto in base al quale “(…) con la prima risposta dell´Unione del 28 gennaio 2013(…) il Garante avrebbe dovuto verificare la sussistenza o meno dei presupposti de quibus. Al più, l´accertamento si sarebbe dovuto perfezionare con la seconda risposta dell´Amministrazione del 30 settembre 2013, emessa a seguito di rinnovata sollecitazione”, atteso che le citate note di riscontro dell´Unione Comunale del Chianti fiorentino del 28 gennaio e 30 settembre 2013 sono quelle con le quali sono stati forniti, per essere valutati, gli elementi richiesti. La violazione, così come espressamente indicato nel verbale di contestazione in argomento, è stata accertata, ai sensi dell´art. 13 della legge n. 689/1981, con la nota n. 724 del 10 gennaio 2014 di chiusura del procedimento amministrativo della segnalazione, all´esito dell´articolata attività istruttoria posta in essere dall´Ufficio e delle conseguenti valutazioni in ordine alla illiceità del trattamento dei dati effettuato. Il Dipartimento attività ispettive e sanzioni ha proceduto, pertanto, a notificare la contestazione nel rispetto del termine previsto dall´art. 14 della legge n. 689/1981 ovvero in data 5 febbraio 2014.
Riguardo i “(…) presupposti normativi che facoltizzano il trattamento dei dati in oggetto (…)” (art. 7 della legge regionale Toscana 26 luglio 2002, n. 32 e decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 118), si rileva come quanto disposto nelle citate norme non consenta di superare, alla luce di quanto argomentato nella nota n. 724 del 10 gennaio 2014 di chiusura del procedimento amministrativo della segnalazione, il divieto di diffusione di dati di cui all´art. 19, comma 3 del Codice. Pertanto, in ragione del fatto che le argomentazioni prodotte non abbiano fornito alcun elemento ulteriore rispetto a quanto preso in considerazione dall´Autorità nella menzionata nota con la quale è stata accertata la violazione di che trattasi e che tale nota, quale atto conclusivo del procedimento menzionato, non è stata impugnata in sede giurisdizionale ai sensi dell´art. 152 del Codice, devono essere ribadite le valutazioni in essa contenute, sulla scorta delle quali non sono ravvisabili gli elementi costitutivi della disciplina di cui agli artt. 3 e 4 della legge n. 689/1981.
RILEVATO, pertanto, che l´Unione Comunale del Chianti fiorentino ha effettuato un trattamento di dati personali ai sensi dell´art. 4, comma 1, lett. a) del Codice, pubblicando, sul proprio sito web la “Graduatoria pacchetto scuola 2010-2013”, nella parte in cui contiene dati personali dei soggetti non ammessi al beneficio economico e nella parte in cui sono indicate informazioni non necessarie all´individuazione dei soggetti beneficiari, con ciò determinando una diffusione di dati personali in assenza di idonei presupposti normativi, in violazione di quanto stabilito dall´art. 19, comma 3, del Codice;
VISTO l´art. 162, comma 2-bis, del Codice, che punisce la violazione delle disposizioni indicate nell´art. 167 del Codice, tra le quali quella di cui all´art. 19 del medesimo Codice, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro;
CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell´ammontare della sanzione pecuniaria, occorre tenere conto, ai sensi dell´art. 11 della legge 24 novembre 1981 n. 689, dell´opera svolta dall´agente per eliminare o attenuare le conseguenze della violazione, della gravità della violazione, della personalità e delle condizioni economiche del contravventore e che pertanto l´ammontare della sanzione pecuniaria deve essere quantificato nella misura di euro 10.000,00 (diecimila);
VISTA la documentazione in atti;
VISTA la legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni e integrazioni;
VISTE le osservazioni dell´Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell´art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, adottato con deliberazione del 28 giugno 2000;
RELATORE la dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici;
ORDINA
all´Unione Comunale del Chianti fiorentino C. Fisc. 94188150489, con sede in Barberino Val D´Elsa (Fi), via Cassia n. 49, in persona del legale appresentante pro-tempore, di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione prevista dall´art. 162, comma 2-bis, del Codice indicata in motivazione;
INGIUNGE
al medesimo soggetto di pagare la somma di euro 10.000,00 (diecimila) secondo le modalità indicate in allegato, entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, pena l´adozione dei conseguenti atti esecutivi a norma dall´art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, prescrivendo che, entro il termine di giorni 10 (dieci) dal versamento, sia inviata a questa Autorità, in originale o in copia autentica, quietanza dell´avvenuto versamento.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento può essere proposta opposizione all´autorità giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all´estero.
Roma, 24 novembre 2016