Il provvedimento di archiviazione per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. deve essere iscritto nel casellario giudiziale, fermo restando che non ne deve essere fatta menzione nei certificati rilasciati a richiesta dell’interessato, del datore di lavoro e della pubblica amministrazione
Lo hanno deciso le Sezioni unite della Cassazione, con pronuncia nota per ora solo nell’informazione provvisoria.
Le motivazioni saranno disponibili solo tra qualche tempo e, nel frattempo, le ragioni a favore della soluzione individuata dalle Sezioni unite possono essere in parte tratte dall’ordinanza di rinvio.
Qui si sosteneva la tesi della necessità dell’iscrizione sulla base di tre considerazioni. La prima: la mancata iscrizione ha come conseguenza l’impossibilità di tracciare con compiutezza la personalità del soggetto interessato «così pregiudicando le successive valutazioni del requisito della non abitualità che la stessa disposizione pone a fondamento dell’istituto». Situazione tanto più rilevante nel caso di reiterazione di fatti della stessa indole. Inoltre, a favore dell’iscrizione milita anche una ragione sistematica, con riferimento alla previsione esplicita di iscrizione nel casellario di altri provvedimenti non definitivi e, per certi versi, di contenuto analogo. È il caso per esempio della messa alla prova, per la quale è disposta l’iscrizione della disposizione che sospende il procedimento. Si tratta di un provvedimento che la legge delinea come revocabile con l’obiettivo di permettere al giudice di valutare le condizioni di accesso alla misura e di impedire una illegittima seconda concessione.
Considerazione identica che deve essere fata valere anche nel caso della tenuità del fatto, «perchè il giudice è tenuto a verificare che l’indagato non tenga un comportamento abituale ovvero reiteri le condotte illecite, sicché l’autorità giudiziaria deve essere informata del provvedimento di archiviazione per tale causa di non punibilità».
La stessa relazione al decreto che ha istituto la nuova causa di non punibilità precisa che è stata prevista l’iscrizione di tutti i provvedimenti che l’hanno riconosciuta, compresi i decreti e le ordinanza di archiviazione.
L’ordinanza di rimessione è raggiungibile al seguente link
FONTE: Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore del 5 giugno 2019