All’interno delle Conclusioni presentate dall’Avvocato Generale Michal Bobek il 19 dicembre 2018 (nel procedimento C-40/17), una società che, nel suo sito Internet dedicato alla vendita online di articoli di moda, inserisca il pulsante «Like» (Mi piace) di Facebook, ha il dovere di informare le persone interessate riguardo al trattamento.
La Fashion ID GmbH & Co. KG è una società che commercializza articoli di moda online. Essa ha inserito un plugin nel suo sito Internet: il pulsante «Like» (Mi piace) di Facebook. Di conseguenza, quando un utente entra nel sito Internet della Fashion ID, le informazioni relative all’indirizzo IP e alla stringa del browser di tale utente sono trasferite a Facebook. Detto trasferimento avviene automaticamente quando si apre il sito Internet della Fashion ID, indipendentemente dal fatto che l’utente abbia cliccato o meno il pulsante «Like» e abbia o meno un account Facebook.
La Verbraucherzentrale NRW e.V., associazione tedesca per la tutela dei consumatori, ha avviato un’azione inibitoria contro la Fashion ID per il motivo che l’uso di tale plugin comporta la violazione della normativa sulla protezione dei dati.
Investito della causa, l’Oberlandesgericht Düsseldorf (Tribunale superiore del Land, Düsseldorf, Germania) chiede chiarimenti sull’interpretazione di varie disposizioni della direttiva 95/46/CE (in prosieguo: la «Direttiva 95/46»). In via preliminare, il giudice del rinvio chiede se tale direttiva consenta alla normativa nazionale di riconoscere a un’associazione di consumatori la legittimazione a promuovere un’azione come quella di cui al caso di specie. Passando all’aspetto sostanziale, la questione principale è se la Fashion ID debba essere classificata come «responsabile del trattamento» in relazione al trattamento dei dati in corso, e in tal caso, quale sia il modo esatto di soddisfare i singoli obblighi imposti dalla direttiva 95/46 in tale situazione. Quali sono i soggetti cui si riferiscono i «legittimi interessi» che devono essere considerati nella ponderazione richiesta
dall’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46? La Fashion ID ha il dovere di informare le persone interessate riguardo al trattamento? Ed è sempre la Fashion ID a dover raccogliere il consenso informato delle persone interessate al riguardo?
Nelle sue conclusioni, il Procuratore generale ritiene, tra l’altro, che il consenso della persona interessata, debba essere prestato al gestore di un sito Internet che abbia inserito contenuti di terzi. A questo gestore si applicherebbe anche l’obbligo di informazione, mentre la prestazione del consenso della persona interessata e la messa a disposizione dell’informativa dovrebbero avvenire prima che i dati siano raccolti e trasferiti.