La Terza Sezione della Corte Europea, chiamata a pronunciarsi su una controversia riguardante un impianto di video-sorveglianza di un condominio (procedimento C-708/18 – Asociaţia de Proprietari bloc M5A-ScaraA), ha affermato, in data 11 dicembre 2019, il seguente principio di diritto:
“L’articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e l’articolo 7, lettera f), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, letti alla luce degli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a disposizioni nazionali, le quali autorizzino la messa in opera di un sistema di video-sorveglianza, come il sistema controverso nel procedimento principale installato nelle parti comuni di un immobile ad uso abitativo, al fine di perseguire legittimi interessi consistenti nel garantire la sicurezza e la tutela delle persone e dei beni, senza il consenso delle persone interessate, qualora il trattamento di dati personali effettuato mediante il sistema di video-sorveglianza in parola soddisfi le condizioni enunciate nel succitato articolo 7, lettera f), aspetto questo la cui verifica incombe al giudice del rinvio”.
Il citato articolo 7 stabiliva che
“Gli Stati membri dispongono che il trattamento di dati personali può essere effettuato soltanto quando:
……f) è necessario per la realizzazione del legittimo interesse perseguito dal responsabile del trattamento oppure dal o dai terzi cui vengono comunicati i dati, a condizione che non prevalgano l’interesse o i diritti e le libertà fondamentali della persona interessata, che richiedono tutela ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1.
……”.
Oggi tale principio è contenuto nell’articolo 6 del GDPR (Reg. UE 679/2016) che così dispone:
“1. Il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui ricorre almeno una delle seguenti condizioni: (C40)
…..
f) il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell’interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l’interessato è un minore.
Il testo della sentenza (in italiano) può essere acquisito al seguente indirizzo: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=1D49C5B5E768A84B65D0CFBF9D8BB241?text=&docid=221465&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=7985906